L’intelligenza artificiale può aiutare a organizzare il lavoro, preparare documenti e valutare informazioni. Ma non può diventare il soggetto al quale delegare le decisioni più delicate. Dal 23 ottobre 2026 è in vigore il decreto legislativo 179/2026, che adegua la normativa italiana all’AI Act europeo e interviene su vigilanza, sanzioni, formazione e tutela dei lavoratori. Un passaggio che riguarda non soltanto chi sviluppa algoritmi, ma anche le organizzazioni che li utilizzano nelle proprie attività.
La parola chiave è responsabilità. L’adozione di un software non cancella quella del datore di lavoro e l’intervento di un algoritmo non può trasformare una scelta aziendale in un verdetto senza possibilità di discussione. Attenzione, però: il 23 ottobre non è il giorno dal quale ogni impiego professionale dell’AI diventa improvvisamente soggetto a regole. Il decreto si inserisce in un quadro europeo e nazionale già esistente, definendo ulteriori strumenti per renderlo operativo in Italia. Vediamo cosa cambia.
E diciamo subito che su assunzioni e licenziamenti, l’ultima parola spetta a una persona. Uno dei capitoli più importanti riguarda quindi la gestione del personale. L’articolo 41 del decreto esclude che le decisioni finali sulla costituzione, modifica e cessazione del rapporto di lavoro dipendano soltanto da un trattamento automatizzato basato sull’intelligenza artificiale. Il principio interessa anche provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni: a decidere deve essere una persona con un potere effettivo e autonomo.
La differenza non è soltanto formale. Un conto è utilizzare un programma per raccogliere elementi utili alla valutazione, al giudizio, un altro è lasciare che il programma stabilisca il risultato, con un dirigente chiamato soltanto a confermarlo. Il controllo umano descritto dalla disciplina deve consentire di mettere in discussione l’esito, correggere gli errori e assumere una decisione diversa. L’AI, dunque, può affiancare chi gestisce il personale. Non deve diventare uno schermo dietro il quale nascondere la responsabilità della scelta.
Sicurezza sul lavoro, gli algoritmi entrano nella valutazione dei rischi
Il decreto, va sottolineato, introduce anche un collegamento esplicito tra intelligenza artificiale e salute dei lavoratori. L’articolo 42 stabilisce che l’impiego di sistemi capaci di incidere sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza deve essere considerato nella valutazione dei rischi prevista dal decreto legislativo 81/2008.
Il punto non è aggiornare automaticamente il Documento di valutazione dei rischi per qualsiasi utilizzo di un chatbot. Occorre capire che cosa faccia concretamente il sistema e quali conseguenze possa produrre. Un programma che suggerisce una frase per una comunicazione commerciale non pone gli stessi problemi di un algoritmo che distribuisce carichi di lavoro o condiziona i tempi di un’attività operativa.
La tecnologia, in altre parole, non va valutata soltanto per la sua capacità di aumentare la produttività. Quando influenza l’organizzazione del lavoro, deve essere esaminata anche per i possibili effetti sulle persone.
Un altro tema centrale è la preparazione di chi utilizza questi strumenti. Il testo di partenza richiama l’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale prevista dall’articolo 4 dell’AI Act: conoscere i limiti dei sistemi, riconoscere gli errori, proteggere le informazioni e sapere quando è necessario un controllo. Questo non equivale a imporre a ogni dipendente lo stesso corso, né a richiedere un attestato universale che metta automaticamente l’azienda al riparo da contestazioni. La preparazione va rapportata alle attività svolte: chi usa un assistente per scrivere una prima bozza ha esigenze diverse da chi impiega un sistema per valutare candidati o prestazioni.
Il decreto italiano dedica inoltre specifiche disposizioni alla formazione, anche nel mondo delle professioni. La direzione è rafforzare le competenze necessarie a utilizzare l’AI consapevolmente, non sostituire il giudizio professionale con l’output di un software.
Ma che controlli e sanzioni ci sono? Il provvedimento precisa anche l’assetto delle autorità competenti. All’Agenzia per l’Italia digitale spettano le funzioni di autorità nazionale di notifica, legate agli organismi di valutazione della conformità. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita invece le competenze generali di vigilanza del mercato, mentre per determinati ambiti intervengono Banca d’Italia, Consob, Ivass e Garante per la protezione dei dati personali.
Il decreto prevede, per la violazione dei divieti relativi alle pratiche AI proibite, sanzioni fino a 35 milioni di euro oppure, se superiore, fino al 7% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente. Per altre categorie di inosservanze sono stabiliti massimali differenti. Non è quindi corretto associare la cifra più elevata a qualsiasi irregolarità nell’uso di un assistente digitale. La disciplina contempla inoltre criteri specifici per piccole e medie imprese e, per violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità, la possibilità di adottare misure non pecuniarie, come l’ordine di eliminare l’infrazione.
La vera svolta è sapere chi controlla la macchina
Per le imprese il cambiamento non si misura soltanto nel numero di nuovi documenti da predisporre. Il problema è rendere riconoscibile il percorso che porta dall’informazione prodotta dal software alla decisione aziendale: quali elementi vengono utilizzati, chi li verifica e chi può fermare o correggere il processo. È soprattutto nei rapporti di lavoro che questa distinzione diventa decisiva. Un algoritmo può fornire un’indicazione, ma non deve rendere invisibile chi sceglie. Il nuovo quadro italiano rafforza proprio questo orientamento: innovazione e automazione devono restare compatibili con la tutela delle persone, il buon senso, il rispetto umano.
Fonti e documenti
Data del documento o periodo di riferimento: Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 · in vigore dal 23 ottobre 2026.
- Gazzetta Ufficiale — Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 ↗
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) ↗
Articolo originale di Umberto Mancini, direttore editoriale di IAnews24.
